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Sentenza UE: il contratto part-time può diventare tempo pieno senza consenso del dipendente

lentepubblica.it • 15 Ottobre 2014

La Corte di giustizia europea ha sentenziato che la trasformazione di un contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno è possibile anche senza il consenso del lavoratore interessato.

“In virtù della legge 183/2010 del 4 novembre 2010, tutte le amministrazioni pubbliche possono (entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa), nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati.

La Signora Mascellani è un funzionario del ministero della Giustizia, in servizio presso il Tribunale di Trento, dove esercita le sue funzioni a tempo parziale, dal 28 agosto 2000. Il ministero della Giustizia, con decisione dell’8 febbraio 2011, ha unilateralmente posto fine a tale regime imponendole il tempo pieno a decorrere dal 1 aprile 2011. Nella controversia che ne è derivata, il Tribunale di Trento chiede alla Corte di giustizia se la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno in forza della legge n. 183/2010, senza il consenso della sig.ra Mascellani, sia contraria alle disposizioni dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale. Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda anzitutto che la direttiva 97/81 e l’accordo quadro sono diretti a promuovere il lavoro a tempo parziale – su basi accettabili sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori – e a eliminare le discriminazioni tra i lavoratori a tempo parziale e quelli a tempo pieno.

L’accordo quadro rimette agli Stati membri e alle parti sociali la definizione delle modalità di applicazione dei principi generali, prescrizioni minime e disposizioni, al fine di tener conto della situazione in ogni Stato membro. Esso esclude che l’opposizione di un lavoratore a una trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno possa costituire l’unico motivo del suo licenziamento, in assenza di altre ragioni obiettive.
Pertanto, secondo la Corte, l’accordo quadro ammette una normativa che consente al datore di lavoro di disporre, per ragioni obiettive, la trasformazione del contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato. La situazione in cui un contratto di lavoro a tempo parziale è trasformato in un contratto a tempo pieno senza l’accordo del lavoratore e una situazione in cui un lavoratore vede il suo contratto di lavoro a tempo pieno trasformato in un contratto a tempo parziale contro la sua volontà non possono essere considerate situazioni comparabili, dato che la riduzione del tempo di lavoro non comporta le stesse conseguenze del suo aumento, in particolare a livello di remunerazione”.

 

FONTE: Agenzia DIRE (www.dire.it)

 

foto-plenaria-strasburgo commissione UE

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